Risalire la china

1939-2017

di Leonardo Agueci

In un articolo del giugno 1998, Mario Almerighi – nel tracciare il bilancio dei dieci anni dalla nascita del Movimento per la Giustizia scriveva che: “…La difesa della indipendenza e della autonomia della magistratura era in gran parte difesa di una scatola vuota dentro la quale ciascun giudice è pressoché arbitro assoluto di mettervi dentro il massimo della sua professionalità e della sua responsabilità fino al rischio della vita o il suo esatto contrario, fino al rischio della galera…”
E ancora, parlando dell’associazionismo in magistratura, osservava che “…la rappresentanza aveva perso il suo significato più nobile della delega controllata con riguardo all’aspetto contenutistico per adagiarsi su aspetti ricollegabili a logiche assistenziali di appartenenza amicale, d’ufficio, regionalistica o fondata su atteggiamenti fideistici…,” e, a proposito del Consiglio Superiore della Magistratura, rilevava che“…troppo spesso la gestione del CSM anziché essere improntata al criterio dell’uomo giusto al posto giusto era assai spesso caratterizzata dalla politica della maglia giusta nel posto sbagliato…” .
Oggi sarebbe fin troppo facile osservare come questa analisi – che peraltro, quando fu scritta, si riferiva alla situazione di 10 anni prima – presenti ancora caratteri di attualità, anche dopo altri ventidue anni, ma non sarebbe una conclusione esatta perché attualmente le cose sono decisamente peggiorate.
Il quadro desolante che è stato offerto dalla magistratura e dal suo organo di autogoverno con il “caso Palamara” rivela difatti come le criticità a suo tempo denunziate sono diventate distorsioni gravissime, si spera non irreparabili, dell’intero sistema e della sua reale rispondenza, nei fatti, al modello disegnato dalla Carta Costituzionale.
Un ripasso dei principi sembra allora opportuno.
La nostra Costituzione, nel configurare l’indipendenza della funzione giudiziaria, aveva rilevato la necessità di mettere al riparo il giudice da condizionamenti esterni, idonei ad incidere sul suo status professionale e quindi sulla sua vita reale.
Da ciò la determinazione di attribuire in modo esclusivo la gestione, in tutti i suoi momenti, della vita professionale del magistrato ad un apposito organismo, il Consiglio Superiore della Magistratura, formato in maggioranza da magistrati, eletti dalla stessa magistratura ordinaria, e ciò al fine specifico di garantire al meglio – attraverso l’autogoverno – l’indipendenza, sia del singolo giudice, sia dell’Ordine Giudiziario nel suo complesso, proteggendola da interferenze e condizionamenti provenienti da ogni genere di strutture e poteri, pubblici e privati, palesi e occulti.
Il fondamento di tale scelta si colloca chiaramente nella convinzione che la magistratura, attraverso i suoi rappresentanti eletti, fossa autonomamente in grado di applicare rigorosamente il principio fondamentale di esclusivo assoggettamento alla legge (art. 101 Costituz.) anche alla propria organizzazione interna.
In particolare poi, tenuto conto che i compiti più significativi assegnati al CSM (in particolare le nomine per gli uffici direttivi e semidirettivi) prevedono continue valutazioni comparative e discrezionali, si riteneva che l’autogoverno potesse garantire che le scelte si fondassero su esclusivi e reali elementi oggettivi e di merito professionale.
Fin dagli anni ’80 però era stato facile constatare come tale obiettivo fosse lontano dalla sua effettiva attuazione e ciò era stato costante oggetto di riflessione da parte di Mario Almerighi e del gruppo di colleghi a lui vicini, a partire da quando avevano iniziato a riunirsi per poi dar vita al Movimento per la Giustizia (aprile 1988), che difatti ha avuto, tra le sue ragioni fondanti, proprio la denunzia della involuzione delle correnti dell’ANM e della loro trasformazione in gruppi di potere.
Invero già all’epoca appariva chiaro come le correnti, nate all’interno dell’Associazione Nazionale Magistrati come espressioni di diverse e spesso contrapposte idee sull’esercizio della Giurisdizione, fossero divenute potenti strutture in grado di condizionare fortemente, e spesso determinare, le scelte di concreta attuazione dell’autogoverno.
In realtà l’organizzazione del consenso elettorale, del quale le correnti erano nate come legittime titolari, si era col tempo trasferita dal dibattito sulle idee, alle offerte – più o meno esplicite – di protezione ed assistenza al singolo magistrato elettore per il raggiungimento delle aspirazioni individuali, da ottenere, se necessario, in barba a qualsiasi oggettivo criterio.
Si offriva, da una parte, una sorta di polizza assicurativa cui potere ricorrere nei momenti critici della propria carriera, dall’altra un percorso privilegiato – col tempo divenuto indispensabile – per accedere a qualsiasi nomina od incarico, oggetto di designazione da parte del CSM.
Si è così sempre più sviluppata, all’interno della magistratura, accanto alla ordinaria carriera professionale, una carriera parallela, consistente in incarichi e militanza all’interno delle correnti, che permetteva – nei casi ordinari – di acquisire meriti e visibilità da sfruttare poi al momento opportuno e – per coloro che riuscivano anche a raggiungere una posizione di leadership, sia pure in ambito locale – di gestire, in concreto, una consistente fetta di potere nei confronti degli altri colleghi.
Tutto ciò, naturalmente, a scapito di quei magistrati che non avevano tempo e voglia di dedicarsi a questo genere di attività (in genere perché impegnati a tempo pieno sul lavoro!); proprio quelli che, per usare le parole di Mario Almerighi, mettevano sul lavoro “…il massimo della professionalità e della responsabilità fino al rischio della vita…”.
La degenerazione del sistema correntizio si è così inevitabilmente riversata sul CSM che, sottoposto a condizionamenti dai quali non è mai riuscito ad affrancarsi, ha visto man mano attenuarsi nei fatti la funzione di massimo organo di garanzia dell’indipendenza dei magistrati e di difesa da ogni interferenza sull’esercizio delle funzioni giudiziarie, per trasformarsi spesso in una sorta di consiglio di amministrazione, governato da trattative ed accordi e destinato – in molti casi – ad avallare decisioni maturate altrove.
La responsabilità di tale progressiva involuzione deve necessariamente essere attribuita, benché in misura tra loro sensibilmente diversa, a tutte le componenti del CSM, e dunque anche a quelle che, se pure non hanno mancato – nel corso degli anni – di denunziato le contraddizioni del sistema non sono state poi capaci di tradurre tali denunzie in condotte concrete.
Ciò è avvenuto per effetto di fenomeni di trasformismo e di omologazione che hanno interessato tutti i gruppi associativi.
E’ avvenuto in particolare che le idee, costituenti il patrimonio iniziale del Movimento per la Giustizia e volte tra l’altro ad assegnare al CSM funzioni sia di garante istituzionale dell’indipendenza dei giudici, sia di promotore del loro forte impegno professionale indirizzato all’esercizio effettivo del controllo di legalità in ogni contesto (a partire da quello interno) ed alla conseguente tutela dei diritti individuali e collettivi dei cittadini, sono diventate man mano – almeno nominalmente – patrimonio comune dell’intera magistratura associata.
Ma la loro condivisione formale non è mai stata accompagnata da effettiva applicazione nei fatti, come, nel tempo, è risultato evidente dalle modalità di gestione, da parte del CSM, del conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi.
Se, da una parte, vi è stata una fioritura sempre più dettagliata di circolari e direttive per rendere più personalizzate ed attendibili le valutazioni di professionalità, dall’altra tali valutazioni hanno comunque ricoperto, nella sostanza, un valore secondario rispetto agli accordi che – soprattutto per gli uffici di rilevanza nazionale, ma poi, a cascata, anche per quella di interesse più circoscritto – venivano di volta in volta stretti tra le componenti togate e laiche del Consiglio.
Le nomine sono così divenute sistematico oggetto di trattative, compromessi e reciproci scambi di favori, a cui talvolta non sono state estranee figure esterne al CSM ed all’Ordine Giudiziario ed appartenenti al potere politico od economico.
Tale situazione invero non ha tardato a divenire oggetto di polemiche e di denunzie a tutti i livelli, oltre che di interventi del Giudice Amministrativo, ma nonostante ciò il sistema spartitorio si è sempre più consolidato all’interno del CSM, con il consenso – esplicito o tacito – di tutte le componenti consiliari, comprese quelle minoritarie – come il Movimento per la Giustizia, in seguito confluito in “Area” – in una logica di compromesso, diretta a salvare il salvabile e a cercare almeno di ottenere la “riduzione del danno”.
E dunque il CSM, da organo di garanzia dell’indipendenza dei magistrati e di difesa da ogni interferenza sull’esercizio delle funzioni giudiziarie, è divenuto esso stesso veicolo del condizionamento esercitato dal sistema delle correnti sui singoli magistrati, posti di fronte alla constatazione che lo sviluppo della loro carriera non sarebbe dipeso tanto da obiettive valutazioni sulle loro qualità professionali e sui risultati conseguiti, quanto piuttosto dalla forza della corrente di appartenenza.
Le circostanze ed i dialoghi emersi dalle indagini sul “caso Palamara” ed ormai più volte riportati in ogni genere di pubblicazioni, sono risultate inequivocabili al riguardo.
Ed è stato così naturale – e le stesse indagini ne hanno data ampia conferma – che i gruppi di potere interni alla magistratura si incontrassero con omologhi gruppi esterni e concordassero con questi iniziative ed azioni comuni, dirette non solo ad orientare le nomine ma anche – in qualche caso – ad elaborare specifiche strategie di interferenza su indagini e processi in corso.
Le conseguenze di tutto ciò sono state devastanti; la crisi di credibilità ha investito pesantemente il CSM e la sua funzione di autogoverno nonché l’intero Ordine Giudiziario, la sua indipendenza, l’autorevolezza della sua azione e delle sue decisioni (e ciò nonostante l’impegno e la professionalità di tantissimi magistrati), soprattutto nei confronti di esponenti del potere politico o di altri poteri dello Stato.
È capitato così di leggere su un quotidiano a diffusione nazionale, a proposito di una richiesta di rinvio a giudizio, avanzata dal Procuratore della Repubblica di Palermo nei confronti dell’ex ministro dell’Interno, frasi come questa:
“…Facciamo finta di non vedere che la giustizia è nelle mani di una banda di sciagurati che purtroppo fanno capo (spero a sua insaputa) al presidente Mattarella in quanto capo del Csm che, come tale, almeno formalmente, dovrebbe avallare le loro decisioni…”.
Non è un caso però che un giudizio così indiscriminato e pesante – al limite del vilipendio – sull’intero Ordine Giudiziario sia stato espresso in riferimento ad un procedimento giudiziario riguardante un esponente politico di primo piano.
Ciò evidenzia infatti che gli effetti più gravi e devastanti caduti sulla magistratura hanno determinato un sensibile indebolimento – quantomeno sul piano del riconoscimento sociale – dell’azione di controllo di legalità che i magistrati sono chiamati istituzionalmente ad operare, soprattutto nei confronti del potere politico e rispetto al quale quest’ultimo si è sempre mostrato molto insofferente, soprattutto nei casi in cui la specifica attività di controllo si rivelava realmente incisiva ed efficace.
Tornano così un’altra volta eloquenti le parole di Mario Almerighi quando, nello stesso articolo prima ricordato, rilevava che “…gran parte delle forze politiche, supportate dai media, identificavano il magistrato modello nel c.d. giudice silente, impegnato a fare o a non fare, non importa, purché non costringesse le cronache ad occuparsi di fatti illeciti concernenti esponenti del potere politico o implicanti conseguenze sulla politica…”.
E difatti, fin dal primo momento in cui l’indipendenza della magistratura – costituzionalmente garantita – ha iniziato a tradursi in azione concreta, il potere politico ha rapidamente adottato le proprie contromisure per neutralizzarne i risultati, ed in proposito la storia delle notissime inchieste sui petroli, portate avanti nel 1974 da Mario Almerighi e dai suoi colleghi di Genova, appare particolarmente significativa.
Da allora, nel corso degli anni, sono stati molteplici gli strumenti e gli espedienti messi in campo per contrastare l’efficienza dell’azione giudiziaria e le sue autonome valutazioni.
Si è più volte cercata la via di riforme costituzionali dirette –sotto varie forme – a comprimerne l’indipendenza (come avveniva, all’epoca dell’articolo di Almerighi, con i progetti di riforma elaborati dalla Commissione Bicamerale che era stata in proposito istituita).
Ma questa strada non è mai stata percorsa fino in fondo perché è comunque prevalsa sempre la considerazione della impopolarità di norme che potessero limitare l’autonomia e l’operatività di una magistratura, ancora destinataria di una accettabile percentuale di considerazione pubblica.
Molto più produttiva, per i suoi effetti depotenzianti, è stata la soluzione – adottata, in un modo o nell’altro, da tutti i governi che si sono succeduti negli ultimi decenni – di una legislazione ordinaria diretta costantemente a complicare ed appesantire l’azione giudiziaria, soprattutto quella inquirente (con il pretesto di un malinteso e strumentale “garantismo”) senza adeguati contrappesi sul piano della semplificazione degli adempimenti formali e dei tempi di trattazione dei procedimenti, così rendendo sempre meno realizzabile l’obiettivo di decisioni definitive adottate entro termini accettabili.
A sua volta, il sistema di interferenze esterne nella gestione delle nomine da parte del CSM, emerso in modo sistematico e desolante dal “caso Palamara”, ha portato – come si è visto prima – al totale discredito dell’autogoverno della magistratura pur se in concreto ha fortunatamente mantenuto una incidenza assai limitata sull’esercizio indipendente della giurisdizione da parte della generalità dei magistrati.
Ma oggi è proprio il discredito, strumentalmente esteso – attraverso una abile propaganda mediatica – dalla gestione del “palazzo” all’attività dei singoli giudici, a costituire lo strumento più forte in mano al potere per porre finalmente in atto il disegno di riduzione dell’autonomia costituzionale della magistratura.
E’ tornato quindi d’attualità, tra l’altro, il ricorrente progetto della separazione delle carriere tra magistratura inquirente e giudicante che in realtà racchiude, attraverso l’utilizzo di una formula ipocrita e fuorviante, il chiaro disegno di sottoporre a controllo esterno l’attività del Pubblico Ministero (vero “spauracchio” della politica) laddove sarebbe al contrario necessario proteggerne e rafforzarne l’autonomia, la professionalità e l’autorevolezza sia al di fuori che al di dentro dello stesso Ordine Giudiziario.
Ma soprattutto il veleno prodotto dal caso Palamara, ed in particolare dalla diffusione indiscriminata, e spesso tendenziosa, delle conversazioni personali e telematiche intercettate, ha portato al crollo della fiducia collettiva verso l’azione della magistratura, che invero era già stata posta a dura prova da altre gravi vicende di abusi e corruzione nell’ambito giudiziario, venute di recente alla luce.
E poco conta riflettere sul fatto che, se sono venute alla luce tante condotte deplorevoli ed imbarazzanti per l’intera magistratura, ciò si deva soprattutto all’azione determinata e senza riguardi della magistratura inquirente (e indipendente!), che non ha mai ceduto a tentazioni di copertura corporativa per la quale “i panni sporchi si lavano in casa”!
E dunque si rende quanto mai necessario, se si vogliono mantenere accettabili livelli di controllo della legalità, che la magistratura risalga la china della fiducia e della considerazione pubblica, a partire dal recupero di credibilità da parte dell’organo di autogoverno.
Ne costituisce però un indispensabile presupposto l’adozione di adeguate riforme ordinamentali in grado di incidere sul funzionamento del CSM, a partire dal suo sistema elettorale, e che risultino fondate su una corretta ed onesta valutazione degli obiettivi da perseguire e dei migliori strumenti per raggiungerli, tenendo ben presente la deleteria esperienza della riforma del 2006, che – anziché migliorare – ha indiscutibilmente aggravato le criticità del sistema, sia in relazione ai criteri di elezione del Consiglio, sia a quelli di conferimento degli incarichi direttivi.
Ed a proposito di soluzioni controproducenti, tra queste rientrerebbe sicuramente – con riferimento al sistema elettorale – il ricorso, da più parti invocato, a forme totali o parziali di sorteggio che, a prescindere da chiari profili di incostituzionalità, rappresenterebbe una evidente e clamorosa manifestazione di sfiducia verso la capacità dei giudici di operare una designazione efficace dei propri rappresentanti, senza ottenere – d’altra parte – alcuna effettiva garanzia di miglioramento della autorevolezza e della funzionalità del sistema.
Appare invece necessario che i candidati possano essere direttamente conosciuti dall’elettorato per i loro connotati professionali e personali, con il passaggio dall’illogico attuale collegio unico nazionale alla suddivisione territoriale dei collegi stessi, e che un presupposto necessario per la candidatura si possa individuare nel possesso di un profilo professionale ineccepibile e verificabile.
Per quanto poi riguarda i criteri per l’assegnazione degli incarichi direttivi, la loro disciplina dovrebbe soprattutto orientarsi sul principio fissato dall’art. 107, co 3, della Costituzione, secondo il quale “I magistrati si distinguono tra loro soltanto per diversità di funzioni”, e dunque sradicare la concezione stessa di carriera.
Gli incarichi direttivi andrebbero pertanto esclusivamente intesi come servizi temporanei, destinati a non potere essere ripetuto in altre sedi o in altre funzioni, se non dopo il decorso di un consistente intervallo di tempo.
I criteri di designazione dovrebbero poi basarsi fondamentalmente su elementi di valutazione obiettivi e documentabili, da attingere soprattutto dai dati provenienti dall’esercizio effettivo della giurisdizione (o, a secondo i casi, dell’attività d’indagine) e dai risultati conseguiti, con recupero – quantomeno parziale – del peso dell’anzianità e con ricorso ai rapporti informativi solo per la valutazione dei profili comportamentali e per l’apporto eventuale di elementi straordinari positivi o negativi.
È chiaro che si tratta di indicazioni quanto mai sommarie, ricavate dall’esperienza personale di chi scrive – ed ovviamente suscettibili di confronto ed approfondimento – che sono state mosse dall’intento di prospettare ipotesi di soluzioni per disinnescare lo strapotere delle correnti ed incoraggiare al contrario l’impegno sul campo di ogni magistrato.
Ma la migliore conclusione di queste disordinate riflessioni ad alta voce, riguardanti il momento molto difficile attualmente attraversato dalla magistratura – e dalla funzione giudiziaria della quale la magistratura è titolare – si ritrova ancora nelle parole di Mario Almerighi che, ricordando le prime battaglie politiche del Movimento, scriveva che “…chiedemmo consenso non per offrire assistenza, ma per garantire il rispetto delle regole, per chiedere ai colleghi maggiori sacrifici nell’impegno professionale e prospettando l’esistenza di una questione morale anche nella magistratura…”.
I fatti hanno purtroppo dimostrato, negli anni successivi, che a tale questione non è mai stato data l’indispensabile rilevanza, nemmeno dai gruppi in possesso della maggiore sensibilità a raccoglierla, e che oggi da questo tema si dovrà necessariamente ripartire per una effettiva risalita della china.

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